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Apr 2017

Con il parere n. drep/ac/113990 del 7 marzo 2017, il Garante Privacy ha chiarito che un privato che voglia installare un impianto di videosorveglianza ad uso domestico e per fini personali non è tenuto a rispettare particolari accorgimenti in ordine ai tempi di conservazione delle immagini né è tenuto ad esporre cartelli di informativa.

Il Garante risponde ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla Polizia Municipale di un comune in seguito ad un sopralluogo preso l’abitazione di un cittadino, che aveva inoltrato un esposto corredato da fotogrammi ottenuti grazie a dalle telecamere di sorveglianza domestica.

Come noto, con provvedimento generale 8 aprile 2010 (che ha sostituito un primo provvedimento del 2004), il Garante ha fornito una serie di prescrizioni circa le garanzie da adottare in materia di videosorveglianza al fine di rispettare le norme a tutela della privacy: dall’obbligo di informativa agli interessati, alla durata della conservazione delle immagini registrate, ecc.

Già in quel provvedimento, peraltro, il Garante aveva chiarito che, ove l’installazione di un impianto venga effettuata da persone fisiche “per fini esclusivamente personali” come nel caso oggetto del parere, la disciplina c.d. Codice Privacy non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi. Si pensi agli strumenti di videosorveglianza per identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), ai sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all’interno dei condomini e delle loro pertinenze.

Anche in tali casi è, comunque, necessaria l’adozione di cautele onde evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.): l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o ad aree antistanti l’abitazione di altri condomini.

Nel caso posto all’esame del Garante, l’impianto inquadrava soltanto l’ingresso e il muro perimetrale dell’abitazione del soggetto: l’Ufficio del Garante raccomanda comunque che, in caso vengano riprese anche aree soggette a pubblico passaggio, il titolare dell’impianto abbia cura di modificare l’angolo visuale o di adottare  delle tecniche di oscuramento delle immagine.

Come indicato nel provvedimento generale del 2010 e come ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. sentenza C-212/13 dell’11.12.2013), infatti, qualora un sistema di videocamera installato presso l’abitazione di un privato per esigenze di sicurezza sia in grado di riprendere anche lo spazio pubblico, non si configura più un trattamento di dati per finalità esclusivamente personali e il trattamento dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa privacy.