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Lug 2017

Abbiamo già parlato dell’installazione nelle abitazioni private di impianti di videosorveglianza per motivi di sicurezza ( https://www.lexit.it/videosorveglianza-in-ambito-domestico/): particolare cautela va usata quanto ci si trovi in un contesto condominiale.

Con l’intento di contemperare due valori contrapposti quali la protezione della proprietà e la sicurezza dei singoli condomini, da un lato, e la riservatezza degli altri condomini, dall’altro, la c.d. riforma del condomino (Legge n. 220/2012) ha introdotto nel codice civile l’art. 1122 ter che consente all’assemblea dei condomini di deliberare l’installazione di telecamere sulle parti comuni con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Secondo quanto previsto dal Provvedimento del Garante della Privacy dell’8.4.2010 (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680), in ogni caso, le telecamere condominiali dovranno riprendere solo le aree comuni da controllare, evitando la ripresa di luoghi circostanti quali strade, altri edifici, edifici commerciali; i dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, in modo da consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate oppure al titolare o al responsabile del trattamento dei dati, che potrà essere individuato nell’amministratore condominiale; la presenza delle telecamere dovrà essere segnalata con appositi cartelli  e la conservazione delle immagini registrate dovrà essere limitata a 24 ore (salvo il caso di “attività rischiose” come per es. le banche, per le quali è consentita la conservazione sino a sette giorni).

Con riferimento alle aree private, ciascun condomino può installare delle telecamere per tutelare la sicurezza della sua proprietà ma l’angolo visuale delle riprese dovrà essere limitato unicamente alla proprietà dell’interessato e ai soli spazi di sua esclusiva pertinenza (ad esempio, in caso di telecamera installata su un pianerottolo comune, la telecamera deve riprendere esclusivamente gli spazi antistanti la propria porta d’ingresso e non il pianerottolo), “escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini” (così il Provvedimento del Garante del 2010 e, in giurisprudenza, fra le altre Cass. 26.11.2008 n. 44156).

Con la recente sentenza 12.07.2017 n. 34151, la sezione V penale della Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione di un condomino che in primo grado era stato condannato per il reato di interferenze illecite nella vita privata (articolo 615 bis c.p.) per avere installato una telecamere sul muro del pianerottolo  condominiale, nella parte contigua alla porta d’ingresso della propria abitazione e con cui inquadrava la porzione del pianerottolo prospiciente la porta ma anche la rampa delle scale e larga parte del pianerottolo. Secondo la Corte, la tutela approntata dall’art. 615 bis c.p. presuppone “uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui, sia nel senso che altri non possano accedervi senza il consenso del titolare del diritto, sia nel senso che sia destinato a rimanere riservato ciò che avviene in quello spazio. Le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bis c.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese”.

Analogamente, la Cassazione aveva riconosciuto il diritto del singolo condomino di installare, senza preventivo consenso dell’assemblea, una telecamera nell’area condominiale destinata a parcheggio e nel relativo ingresso, oggetto di precedenti e ripetuti furti, affermando che di tratta di “luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’articolo 615-bis del codice penale, la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza” (Cass. Pen. 03.01.2013 n.71).

Attenzione, dunque, al Grande Fratello condominiale.