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Apr 2018

Corrispondenza cartacea e corrispondenza elettronica, dunque, sono la stessa cosa, nel senso che beneficiano dello stesso trattamento?

La sentenza della Cassazione, Sez. V Penale, 21 novembre 2017 – 16 gennaio 2018, n. 1822, lo conferma, ribadendo la netta differenza tra la fase statica e la fase dinamica e, quindi, tra il significato comune e quello giudiziario del termine “corrispondenza”.

Ai fini che qui interessano, l’indagato che aveva subito il sequestro dello smartphone e del suo contenuto si lamentava in primo luogo del fatto che non fossero state rispettate le norme sulle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (artt. 266 e ss. c.p.p.); in secondo luogo, che il tribunale del riesame non si fosse neanche pronunciato sull’eccepita violazione del divieto di sequestro della corrispondenza tra indagato e difensore, di cui all’art. 103, VI comma, c.p.p..

La Corte -preso atto che si trattava di messaggi di posta elettronica già scaricati e/o memorizzati nello smartphone- ritiene innanzitutto non pertinente l’invocazione delle norme sulle intercettazioni, che presuppongono la captazione di un flusso di comunicazioni in corso.

Quanto al sequestro di corrispondenza ex art. 254 c.p.p., la corte lo ritiene correttamente non applicabile, limitandosi tuttavia ad una laconica dichiarazione di “inconferenza” del richiamo da parte del ricorrente del divieto di cui all’art. 103, VI comma, c.p.p.. Richiamati alcuni precedenti, peraltro dettati in tema di messaggi sms e whatsapp, la Corte conferma che la posta elettronica già scaricata e/o salvata sullo smartphone non è corrispondenza: corrispondenza è solo quella in corso di spedizione.

L’impugnazione del sequestro, dunque, viene speditamente rigettata, lasciando l’impressione che le e-mail scambiate tra parte e difensore, già scaricate e/o salvate, siano prive di tutela, finendo di fatto per valere meno degli ordinari “carte o documenti relativi all’oggetto della difesa”, dei quali -presso i difensori- è vietato il sequestro ex art. 103, II comma, c.p.p..

A ben guardare, tuttavia, forse la sentenza della Corte voleva indirizzare proprio verso tale ultima norma. Probabilmente, il vizio del ricorso è stato quello di invocare il sesto comma, anzichè il secondo comma, dell’art. 103 c.p.p., il che porterebbe a due importanti conseguenze: la prima, è che posta elettronica e posta cartacea -sia nella loro fase statica, sia nella loro fase dinamica- pari sono; la seconda, è una conferma della progressiva estensione interpretativa del concetto di “presso i difensori”, sulla scia della dottrina e della giurisprudenza costituzionale che sembrano spostare il concetto da quello meramente fisico, che il letterale dettato normativo sembrerebbe indicare, a quello funzionale, cioè di materiale oggetto della difesa, relativo ad attività svolta da un professionista difensore e chiaramente riconducibile alla detta attività.

La quantità di materiale giudiziario redatto, trasmesso ed archiviato in formato elettronico non mancherà certo di fornire altre numerose occasioni di confronto tra supporti fisici e supporti immateriali.

Nel frattempo, la Cassazione, Sez. Lavoro, 8 marzo 2018, n. 5523, qualifica le e-mail ordinarie come prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice, con tutta una serie di importanti conseguenze, sia sostanziali, sia processuali: ma questa è un’altra storia, sulla quale bisognerà ritornare …