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Feb 2024

Fedez, citando Pietro Maso nella sua canzone “No Game – Freestyle”, non lo ha diffamato.

Secondo il GIP di Roma, da un lato la creazione artistica, proprio perchè tale, non può essere considerata offensiva (almeno l’arte non deve soggiacere al politicamente corretto), dall’altro l’invocato diritto all’oblio soccombe di fronte all’interesse pubblico alla conoscenza della notizia.

Nel 1991, il diciannovenne Pietro Maso, con la complicità di alcuni amici, uccide i genitori.

Le modalità sono cruente: spranga (anch’essa citata nella canzone di Fedez) e punteruolo. I motivi, futili: l’eredità.

Riconosciutagli la seminfermità mentale, viene condannato a 30 anni di carcere, pena che sconta. Ora si dedica al reinserimento sociale di ex detenuti.

Pietro Maso rivendica il diritto all’oblio, cioè il diritto di essere dimenticato, anche in ragione del lungo tempo trascorso dai fatti. Contesta di doversi portare addosso il marchio di colpevole per tutta la vita, altri essendo i principi ispiratori della nostra Costituzione.

Ma il diritto all’oblio che invoca esiste veramente?

No.

Non esiste un generale diritto all’oblio ma esiste solo una categoria astratta che necessita di fattispecie concrete istituite positivamente per legge, spettando al legislatore regolare il delicato equilibrio tra i diversi diritti in gioco.

Ed infatti, pur essendo indubbia l’ingiustizia della discriminazione di un ex malato oncologico in sede di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, per impedirla è stata necessaria la promulgazione di una legge istitutiva del “diritto all’oblio oncologico”, che ne ha dato la definizione, ne ha chiarito le finalità e ne ha individuato l’oggetto. E quindi è ora previsto che non ogni ex malato ha diritto all’oblio in ogni sede, ma solo chi è guarito da più di dieci anni (cinque se la patologia è insorta prima dei ventuno anni di età), che l’operatore finanziario o assicurativo deve informare l’utente dell’esistenza del diritto e deve cancellare -a richiesta- eventuali informazioni fornitegli in precedenza, che la violazione comporta la nullità delle singole clausole difformi, nullità operante solo a vantaggio della persona fisica e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.In altri termini, e per quanto possibile, certezza del diritto all’oblio in quel determinato ambito.

Ancora prima, del resto, pur essendo sicuramente ingiusto che un imputato -pur dopo l’assoluzione- continuasse a risultare tale on line, la riforma Cartabia ha istituito il “diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini” che dà concreta attuazione al “diritto alla cancellazione – diritto all’oblio” di cui all’art. 17 del GDPR, disciplinando concretamente come precludere l’indicizzazione della notizia o procedere con la sua deindicizzazione.

Venendo alla Costituzione, sicuramente l’art. 2 (diritti inviolabili dell’uomo) e l’art. 3 (uguaglianza) costituiscono la maggior fonte di ispirazione dei diritti personalissimi.

Ma all’atto pratico, quando la questione finisce sul tavolo di un giudice penale, che deve decidere sulla base di una norma espressa e speciale, non c’è spazio per una condanna basata sulla violazione di diritti vaghi, dai confini incerti. 

Del resto, nel caso specifico, non risulta nemmeno che le notizie riguardanti Pietro Maso siano state deindicizzate (Google in mezzo secondo restituisce più di 2 milioni di risultati). Anzi, nel 2017 Pietro Maso rilascia un’intervista a Maurizio Costanzo su Canale 5 e nel 2019 torna in tv sul Nove nel programma a lui dedicato “Io ho ucciso”.

Nell’estate del 2021 la canzone di Fedez e la querela.

I diritti personalissimi sono troppo delicati ed importanti per poterne disporre a proprio piacimento.

Al diavolo, come canta il signor Rossi, non si vende, si regala.