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Gen 2017

Il Garante della privacy ha dichiarato non conforme al Codice il trattamento dei dati personali di una costruenda piattaforma web per l’elaborazione di profili reputazionali di persone ed aziende (doc. web 5796783).

L’obiettivo dei richiedenti è ambizioso: creare una banca dati nella quale reperire informazioni sui profili civili, penali, fiscali dei soggetti, nonché su quelli lavorativi e sociali-educazionali, se persone fisiche.

In effetti, i concetti di recensione e di valutazione stanno interessando –via web- sempre più settori: prima di scegliere un ristorante o un albergo si consulta Tripadvisor®, i venditori su Ebay® sono valutati per la loro affidabilità, i sistemi di qualità prevedono certificazioni non solo per i prodotti ma anche per i processi e i servizi. Sempre più spesso viene chiesto ai clienti di comunicare il grado di soddisfazione per il prodotto o il servizio ricevuto.

Perché non estendere sempre più il meccanismo, passando per i professionisti (medici, avvocati, …) fino ad arrivare alle persone stesse?

E’ evidente che una cosa è recensire e valutare una pizza, un telefonino o un servizio di trasporto, un’altra è recensire e valutare una persona: la decisione del Garante ha il pregio di aver messo a nudo molte delle criticità –non solo tecniche- del caso.

Vale la pena di soffermarsi su tre aspetti in particolare.

Il primo, di principio, è la tutela della dignità della persona, bene espressamente tutelato dall’art. 2 del Codice: il rating elaborato dal sistema “potrebbe ripercuotersi pesantemente sulla vita (anche privata) degli individui censiti, influenzandone scelte e prospettive e condizionando la loro stessa ammissione a (o esclusione da) specifiche prestazioni, servizi o benefici”.

Il secondo aspetto, di natura tecnica, riguarda la correlazione tra dati raccolti e rating elaborato. L’istante non ha convinto il Garante sulla rilevanza e pertinenza della mole di dati e documenti che si prefigge di raccogliere: non è riuscito a dimostrare come, nella pratica, le informazioni acquisite dovrebbero essere valutate come un valore o come un disvalore di una persona. Il fatto che una persona sia iscritta ad un’associazione benefica significa per ciò stesso che è migliore di altri? Se fosse così, basterebbe iscriversi a molte associazioni per far innalzare il proprio rating. Il fatto che la persona abbia avuto un insuccesso professionale significa per ciò stesso che è peggiore di altri? Molte persone di successo hanno vissuto pesanti insuccessi.

Il terzo aspetto, sempre di natura tecnica, riguarda il “cuore” dell’operazione, e cioè l’elaborazione dei profili in maniera automatica da un brevettando software, che dovrebbe evitare il rischio di interferenze interessate nel processo di valutazione. La censura è duplice: da un lato, l’istante non ha esaurientemente spiegato il funzionamento dell’algoritmo; dall’altro, il Garante è perplesso sull’opportunità che così delicate valutazioni vengano affidate a meccanismi puramente automatici, che potrebbero risentire dell’impurità delle informazioni in ingresso.

In sintesi, se si vuol da corso concreto a questo tipo di iniziative, è necessario ripensarne totalmente la struttura, ripartendo da zero.