6

Apr 2017

Le nuove tecnologie eroderanno –in un futuro non molto lontano- spazi lavorativi e decisionali ad avvocati e giudici (Il processo telematico porterà al giudizio automatico?); parallelamente, ne creeranno di nuovi ma più qualificati: in altri termini, si alzerà l’asticella da saltare per restare in gara.

Gli strumenti informatici, infatti, per la loro estrema sofisticatezza, si prestano ad utilizzi con diversi gradi di profondità e ad una vastissima gamma di riutilizzi del materiale ricavato dal loro uso. Alcuni di questi utilizzi e riutilizzi sono giuridicamente irrilevanti, altri solo rilevantissimi, in particolare a fini processuali o sanzionatori.

Sono riflessioni stimolate da recenti pronunce in materia di accesso abusivo a sistema informatico (Cass. Pen., Sez. V, n. 3818-2017) e di utilizzabilità nel processo delle video ed audio registrazioni (Cass. Pen, Sez. III, n. 5241-17).

Risulta chiaro che giuridicamente rilevante non è tanto il fatto nudo e crudo in sé (l’accesso al sistema informatico, la registrazione, il filmato) quanto le modalità con cui questo è compiuto, il contesto, le circostanze, le finalità, il concreto utilizzo, etc …

Tutti apprezzamenti che danno un’ampia discrezionalità ai soggetti del processo, ed al giudice in particolare; apprezzamenti che richiedono -nel contempo- una competenza ed una sensibilità specifica, difficilmente automatizzabile. Competenza e sensibilità che l’operatore giudiziario, ancora molto legato alla fisicità del materiale giuridico, può acquisire solo investendoci tempo ed energie.

Sarebbe un investimento molto più utile che lambiccarsi il cervello sulla natura giuridica del possesso o sulla possibilità di far decorrere il termine per le memorie istruttorie da una data diversa da quella della prima udienza.