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Feb 2023

Prologo, in Italia – Scena del crimine: parcheggio dell’ospedale, auto del medico in servizio danneggiata da ignoti, sistema di videosorveglianza presente e funzionante.

Sviluppo 1, nella fiction poliziesca, prima serata – Il vigilante dell’ospedale vede in diretta le immagini del danneggiamento dell’auto dal monitor del sistema di videosorveglianza, avvisa le forze dell’ordine, si precipita nel parcheggio, il malvivente viene catturato. Ma nel parapiglia il criminale si ferisce gravemente, interviene d’urgenza il medico proprietario dell’auto danneggiata che gli salva la vita e che lo perdona, il criminale -commosso- si redime e con i primi guadagni del lavoro onesto che finalmente intraprende fa riparare e tirare a lucido la macchina del dottore.

Sviluppo 2, in un paese normale – Il medico chiede all’ospedale copia delle immagini della videosorveglianza, le riceve e le consegna alla polizia. Sarà poi quel che sarà. Ha in ogni caso la prova di aver subito un danno per atti vandalici da sottoporre alla propria compagnia assicurativa.

Sviluppo 3, in Italia – Il medico chiede all’ospedale copia delle immagini della video sorveglianza.

L’ospedale gliele nega, dichiarando che la richiesta non ha ad oggetto documenti amministrativi, i soli accessibili in base alla legge 241/90.

Al medico, che è uno scienziato e non un sottile giurista, sale la pressione, si contrae l’apparato gastrointestinale, la respirazione diaframmatica si fa difficoltosa. Anzichè fare una piazzata al proprio datore di lavoro, ricorre al Tar.

Ma il TAR, chiamato a decide se l’ente è obbligato a consegnare le immagini, dà ragione all’ospedale. Infatti, “l’istanza del ricorrente non è finalizzata all’ostensione di un documento/atto già esistente e nel possesso dell’Azienda intimata, bensì ad ottenere un’informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso il … in prossimità dell’ambulatorio vaccinale. L’istanza, quindi, non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 4° cit.”.

Epilogo 1 – Che bello (lacrimuccia, ruttino e tutti a nanna).

Epilogo 2 – Che bello, un servizio che funziona.

Epilogo 3 – La decisione dell’ente è costata molte risorse pubbliche (il lavoro del personale interno, degli eventuali consulenti, dei legali, del Tar).

Il medico è rimasto con l’auto danneggiata, le spese subite, il fegato segnato. Il malvivente l’ha fatta franca.

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Epilogo alternativo – L’ufficio interno dell’ospedale valuta che -in base alla legge 241/90- il medico potrebbe non aver diritto alle immagini, quindi l’ospedale potrebbe non essere obbligato a dargliele a tale titolo.

Poi, però, fa una valutazione costi / benefici:

  • La legge, pur non obbligando a dargliele, vieta all’ente di dargliele? A dire il vero no (la stessa sentenza accenna alla “dubbia riconducibilità dell’attività di videosorveglianza del parcheggio della struttura sanitaria ad attività di pubblico interesse dell’Azienda (trattandosi piuttosto di una forma di tutela passiva e di vigilanza dell’immobile)”: in altri termini, trattasi di attività meramente privatistica).
  • La tutela del patrimonio dell’ospedale e, indirettamente, di chi lo frequenta è il bene che l’ente si è prefisso di tutelare installando la videosorveglianza? Non può essere che questo.
  • L’ente viola qualche norma se consegna le immagini? No, visto anche il fatto criminoso (di eventuali problemi di privacy, in ogni caso, non c’è traccia).
  • L’ente farebbe contento un proprio dipendente, che forse si sentirà protetto dalla struttura per cui lavora? Non c’è dubbio.
  • Costerebbe meno alla struttura e ai contribuenti rischiare un contenzioso per una (banale) questione di questo genere o dar al dottore le immagini? Ovviamente, dargli le immagini.

Forse Godot è fuori dalla porta ma nessuno è disponibile a fare la fatica di alzarsi dal divano ed aprirgli.

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P.S. – Successivamente, altro TAR, in un caso analogo, ha ritenuto che “le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrino nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, considerata l’ampia dizione di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), della l. n. 241/1990 e considerato che si tratta di immagini già esistenti, registrate dal Comune nell’esercizio di una attività di pubblico interesse e ancora in possesso dello stesso“.